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FAQ


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DOMANDA 1. Se nell’atto di impegno prodotto da enti pubblici o da organismi di diritto pubblico italiani o sloveni mancano i riferimenti al Programma e/o al bando, ovvero i riferimenti non sono sempre del tutto corretti (ad esempio vi è un errore nei riferimenti al Programma citato parzialmente o erroneamente, vi sono errori nella numerazione o nel riferimento allo specifico bando oppure manca riferimento alla seconda fase del bando, ecc.) è necessario rifare l’atto?
RISPOSTA 1. Se è possibile dedurre il riferimento al Programma e/o al bando, non è necessario rifare l’atto di impegno (ad esempio: se è stato riportato parzialmente il titolo del Programma ma è chiaro che si tratta del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, oppure se il riferimento al bando riporta solamente la dicitura “bando2/2009” oppure solamente “bando per progetti standard”). Se invece il riferimento non è deducibile è necessario rifare l’atto.
DOMANDA 2. Se nell’atto di impegno prodotto da enti pubblici o da organismi di diritto pubblico italiani o sloveni manca il titolo completo del progetto e viene indicato solo l’acronimo, oppure manca l’acronimo ma c’è il titolo del progetto, è necessario rifare l’atto?
RISPOSTA 2. Se è possibile dedurre il riferimento al progetto, non è necessario rifare l’atto di impegno (ad esempio: se non è stato riportato l’acronimo deve esserci il titolo e viceversa). Se invece il riferimento non è deducibile è necessario rifare l’atto.
DOMANDA 3. Se nell’atto di impegno prodotto da enti pubblici o da organismi di diritto pubblico italiani o sloveni il titolo del progetto è riportato in lingua inglese, è necessario rifare l’atto?
RISPOSTA 3. In questo caso è necessario rifare l’atto di impegno riportando il titolo in lingua italiana ed in lingua slovena, così come fatto per la Scheda per la presentazione di proposte progettuali.
DOMANDA 4. Se nell’atto di impegno prodotto da enti pubblici o da organismi di diritto pubblico italiani o sloveni vi sono delle inesattezze relative agli importi di pertinenza dei partner rispetto a quanto indicato nel Piano finanziario dei singoli progetti, sia nel caso di scostamenti minimi - dovuti ad arrotondamenti (nell’ordine del 0,1%) che per scostamenti maggiori, recanti un importo superiore a quello indicato nel piano finanziario, è necessario rifare l’atto?
RISPOSTA 4. Se nell’atto viene indicato un importo pari oppure superiore alla quota esatta di pertinenza del partner non è necessario correggere l’atto di impegno, dal momento che viene indicato un valore massimo di copertura della propria quota di progetto che garantisce la sostenibilità/capacità finanziaria dell’ente.
DOMANDA 5. Se nell’atto di impegno prodotto da enti pubblici o da organismi di diritto pubblico italiani o sloveni viene indicato che l’importo di pertinenza del partner non è ancora stato definito, ma si scrive che “indicativamente dovrebbe ammontare a tot euro”, oppure che “l’importo è pari a circa” e dunque viene espressa un’in certezza rispetto alla quota, è necessario rifare l’atto?
RISPOSTA 5. In questo caso è necessario rifare l’atto di impegno indicando l’importo esatto in capo al partner progettuale oppure un importo massimo che sia uguale o superiore alla quota di competenza del partner stesso.
DOMANDA 6. Se nell’atto di impegno prodotto da enti pubblici o da organismi di diritto pubblico italiani o sloveni viene indicato che l’importo assegnato a ciascun partner è pari ad un importo specifico, mentre nel piano finanziario le quote dei singoli partner non coincidono, è necessario rifare l’atto?
RISPOSTA 6. E’ necessario rifare l’atto di impegno solamente nel caso in cui sia stato indicato un importo inferiore all’importo di competenza del partner progettuale. Se l’importo indicato coincide con quello del partner progettuale cui si riferisce l’atto o riporta una cifra superiore a questa, non è necessario rifare l’atto.
DOMANDA 7. Se è stata presentata, da parte di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico italiani o sloveni, una delibera di giunta redatta per la prima fase di selezione dei progetti strategici e integrata poi con una dichiarazione del Sindaco o del legale rappresentante, è necessario rifare l’atto? Oppure nel caso in cui sia stata presentata una delibera per la seconda fase incompleta di dati ed integrata in seguito con determinazione o dichiarazione del Sindaco o del legale rappresentante, è necessario rifare l’atto?
RISPOSTA 7. In questo caso è necessario rifare l’atto di impegno per la seconda fase completo di tutti i dati.
DOMANDA 8. Se l’atto di impegno è firmato da direttori di dipartimento presso Università o enti di ricerca, da presidenti di associazioni oppure da presidi di facoltà (che agiscono con pieni poteri e in piena autonomia e con le necessarie deleghe dell’organo collegiale) e non viene espressa la deliberazione dell’organo collegiale, è necessario che quest’ultimo rettifichi la decisione?
RISPOSTA 8. Se viene allegato un regolamento, uno statuto oppure un atto di delega dal quale si evince chiaramente che il firmatario ha la facoltà di procedere senza previa delibera dell’organo collegiale, in questo caso non è necessario produrre la deliberazione dell’organo collegiale.
DOMANDA 9. Qualora a seguito della valutazione relativa agli aiuti di stato gli importi di pertinenza di alcuni partner vengono decurtati, bisogna rifare gli atti di impegno di spesa da parte del singolo partner?
RISPOSTA 9. No. Qualora a seguito della valutazione relativa agli aiuti di stato gli importi di pertinenza di alcuni partner vengono decurtati, non è necessario rifare gli atti di impegno di spesa.
DOMANDA 10. Con quali modalità e con quale tempistica si deve procedere alla rettifica degli atti in questione?
RISPOSTA 10. Gli atti emendati o rifatti ex novo dovranno essere consegnati al Segretariato Tecnico Congiunto del Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 contestualmente alla spedizione dell’Accordo di Partenariato firmato.
DOMANDA 10. Con quali modalità e con quale tempistica si deve procedere alla rettifica degli atti in questione?
RISPOSTA 10. Gli atti emendati o rifatti ex novo dovranno essere consegnati al Segretariato Tecnico Congiunto del Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 contestualmente alla spedizione dell’Accordo di Partenariato firmato.
DOMANDA 11. Per quanto riguarda il Contratto di partenariato da sottoscrivere, con riferimento ai progetti che sono caratterizzati da un numero rilevante di Partner progettuali, è possibile che ciascun partner apponga il proprio timbro e la firma del legale rappresentante su una singola pagina (praticamente un partner per pagina)? In questo modo le pagine verrebbero numerate ed organizzate in modo da preservare l’integrità del documento. In quale modalità è possibile procedere per agevolare la firma di ciascun partner progettuale?
RISPOSTA 11. Per quanto riguarda i Progetti caratterizzati da un ampio partenariato si propone di ripetere l’ultima pagina tante volte quanti sono i Partner progettuali in modo da consentire a ciascuno di timbrare e firmare separatamente il Contratto di partenariato. Si rinvia alla successiva risposta per quanto riguarda i conseguenti adempimenti relativi ad imposta di registro è bollatura.
DOMANDA 12. E’ necessario versare un’imposta di registro o apporre una marca da bollo relativamente al Contratto di concessione del finanziamento FESR (tra l’Autorità di Gestione del Programma e Lead Partner) e al Contratto di partenariato (tra il Lead Partner ed i Partner di progetto)? Eventualmente con quali modalità viene applicata la bollatura? I relativi costi possono essere imputati al progetto?
RISPOSTA 12. Il Contratto di concessione del finanziamento FESR (tra l’Autorità di Gestione del Programma e Lead Partner) e al Contratto di partenariato (tra Lead Partner ed i Partner di progetto) sono atti di scrittura privata. Pertanto sono atti che non necessitano di attività notarile e quindi, nonostante siano atti sottoscritti da una pubblica amministrazione, non utilizzano la procedura dell’ufficiale rogante per la loro valida sottoscrizione.
Si precisa dunque quanto segue:

- relativamente all’IMPOSTA DI REGISTRO, questa è dovuta solo in caso d’uso ai sensi della normativa nazionale italiana vigente, D.P.R. 26.04.1986 n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), nella misura attuale di € 168,00. Pertanto qualora una delle parti contraenti intenda utilizzare l’atto per uno dei fini previsti dalla legge, si deve presentare all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate, con l’atto in originale e una copia conforme, per il pagamento dell’imposta e la relativa registrazione, rilasciando all’ufficio medesimo la copia conforme e trattenendo l’originale che verrà solo utilizzato dal funzionario per la verifica della conformità con la copia;
- per quanto riguarda l’IMPOSTA DI BOLLO, essa è prevista (Parte I della Tariffa) per gli atti pubblici e scritture private autenticate, rogate o ricevute da notaio o altro pubblico ufficiale nonchè per le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari
destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti. Per ogni foglio è previsto un bollo di € 14,62.
Il Contratto di concessione del finanziamento FESR e il Contratto di partenariato sono atti soggetti all’imposta di bollo secondo la normativa italiana vigente, il D.P.R. 26.10.1972 n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”, fatta eccezione per quanto segue. L’esenzione dall’imposizione del bollo è per gli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi e associazioni, nonché comunità Montane, semprechè vengano tra loro scambiati (Tabella di cui all’allegato B punto 16 del DPR 642/72). Pertanto il Contratto di concessione del finanziamento FESR sottoscritto dall’Autorità di Gestione del Programma con una delle Amministrazioni pubbliche italiane di cui sopra è esente da bollo. L’esenzione non opera per i Contratti di concessione del finanziamento FESR con le amministrazioni pubbliche Slovene. La medesima normativa di base e relativa esenzione valgono per il Contratto di partenariato tra il Lead Partner ed i Partner di progetto. L’obbligo di bollo vige per ogni originale e per ogni copia conforme venga prodotta. Pertanto, per il Contratto di concessione del finanziamento FESR, salvo i casi di esenzione di cui sopra, andranno bollati i due atti originali (così come previsto dal contratto medesimo all. articolo 19), ed ogni ulteriore copia conforme.
Per il Contratto di partenariato andrà bollato l’atto originale (in quanto viene sottoscritto da almeno un partner italiano), ed ogni copia conforme, compresa quella da consegnare all’Autorità di Gestione, rilasciata ad ogni Partner italiano sottoscrivente il medesimo, ai fini della validità dell’ atto sul territorio italiano medesimo.
Per quanto riguarda la BOLLATURA, si sottolinea che ai sensi del DPR 642/72 , art. 5, l’imposta di bollo è dovuta per ogni foglio, intendendosi un foglio composto da n. 4 facciate/pagine, in cui ogni facciata/pagina è composta da n. 25 righe. Qualora all’atto sia annesso un allegato, la bollatura deve riprendere dalla prima pagina/facciata relativa all’allegato.
- I COSTI DEL BOLLO sono a carico del Lead Partner nel caso del Contratto di concessione del finanziamento FESR. La bollatura è a carico del Lead Partner anche per quanto concerne la copia del Contratto di partenariato da rilasciare all’Autorità di Gestione. Sono inoltre a carico dei singoli Partner progettuali italiani i costi relativi all’imposta di bollo per le rispettive copie del Contratto di Partenariato. Si precisa che i costi dell’imposta di bollo sono costi ammissibili nell’ambito del programma alla voce costi di Amministrazione e altri costi: tali infatti sono quei costi direttamente riconducibili alle attività del progetto cioè indicate nella Scheda progettuale ed effettivamente pagate a fronte di fatture o di altri documenti contabili.
Si ricorda ai beneficiari che ai fini della rendicontabilità di tali costi è necessario che l importo sia previsto nel budget nella relativa categoria di spesa.

L'Imposta di bollo e l'Imposta di registro sono delle imposte d'atto per cui vengono applicate solo in caso di atti conclusi sul territorio della Repubblica italiana o in esso utilizzati. Così il

DPR 26/10/1972 n. 642 IMPOSTA DI BOLLO - art. 2. "Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso" dispone che l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato.

DPR 26/04/1986 n. 131 IMPOSTA DI REGISTRO – art. 2. “Atti soggetti a registrazione” dispone che sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel
territorio dello Stato;

Quindi, il contratto di finanziamento verrà sicuramente formato in territorio italiano, avendo ivi sede l'AdG, nel mentre, per i contratti di partnerariato, questi potrebbero anche venir stipulati in territorio sloveno, per cui per i medesimi vale la normativa slovena in materia di imposizione/tassazione contrattuale che non prevede imposte. Per essi, se formati in Slovenia, non si applica né l’imposta di registro né quella di bollo. Inoltre, non importa a chi viene rilasciata la copia (partner italiano/partner sloveno/AdG), ma dove viene formato l’atto. Per cui, l'originale o la copia conforme dell'accordo di partnerariato, anche se rilasciati all'AdG o ad un partner italiano, non sono soggetti a tali imposte.
DOMANDA 13. L'obbligo di apporre la marca da bollo sui contratti riguarda tutti i partner? Essa deve essere apposta anche sulle pagine della Scheda per la presentazione di proposte progettuali? Vanno bollate tutte le copie dei contratti?
RISPOSTA 13. Per quanto riguarda l'imposta di bollo, il Contratto di concessione del finanziamento FESR e il Contratto di partenariato sono atti soggetti all’imposta di bollo secondo la normativa italiana vigente, il D.P.R. 26.10.1972 n. 642 “Disciplina dell’ imposta di bollo”. Tale obbligo riguarda tutti i partner sloveni, siano essi enti pubblici o privati e tutti gli enti privati italiani (relativamente all'esenzione dall’imposizione del bollo si rinvia alla precdente risposta n.12). La marca da bollo del valore di euro 14,62, acquistabile in tabaccheria, non si applica alla Scheda per la presentazione di proposte progettuali nè al Piano Finanziario, in quanto sono entrambi parte integrante del Contratto di concessione del finanziamento FESR e non un allegato allo stesso. Si, l'imposta di bollo deve essere apposta sull'originale e su ciascuna copia dei contratti.

Le esenzioni sono previste nell'Allegato B del citato DPR. Tra questi vi sono “Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto” ovvero:

16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato,
regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità
montane sempreché vengano tra loro scambiati

27-/bis/. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L’esenzione di cui al punto 27-bis della Tariffa, è da considerare nel caso in cui ci siano tali organizzazioni tra i firmatari.

L’imposta di bollo, inoltre, viene apposta su ogni originale del contratto o copia conforme, ma non sulle copie semplici.
Domanda n. 14. La garanzia bancaria/assicurativa da presentare contestualmente alla richiesta di anticipo deve essere erogata esclusivamente da un istituto italiano?
Risposta n.14. È possibile ricevere anticipi su richiesta da parte del Lead Partner all’Autorità di Gestione. Gli anticipi sono subordinati alla disponibilità dei fondi e alla presentazione di una garanzia bancaria/assicurativa o altra garanzia valida equivalente in conformità con la normativa nazionale italiana, a copertura dell’importo richiesto. La garanzia bancaria/ assicurativa o altra garanzia valida equivalente può essere fornita anche da istituti sloveni che garantiscano condizioni analoghe a quelle fornite dagli istituti italiani.
Domanda n. 15. Con riferimento all’art.5, punto 5, del Contratto di partenariato è previsto che almeno il 20% del costo totale del Progetto deve essere speso e rendicontato all’AdG entro il 10 novembre 2010. Se non riusciamo a rendicontare il 20% entro la scadenza indicata, è possibile modificare l’articolo sopra citato?
Risposta n.15. No, non è necessario modificare l’art.5, punto 5, del Contratto di partenariato perchè viene applicato quanto indicato al successivo art 6, punto 4b. Qualora venga speso e rendicontato un importo inferiore al 20% entro il 10 novembre 2010, nella seconda annualità dovrà essere garantita una spesa pari al 30% più la parte non rendicontata entro la prima scadenza (ad esempio se si è rendicontato il 12% entro il 10 novembre 2010 alla scadenza del 09.2011 dovrà essere rendicontato il 38% della spesa). Se la variazione non supera il 10% il Lead Partner deve informare l’Autorità di gestione ma non è richiesta l’approvazione formale da parte della stessa. Qualora invece la variazione superi il 10%, è necessaria l’approvazione per iscritto da parte dell’Autorità di Gestione (ad esempio se si è rendicontato l’8% entro il 10 novembre 2010, dovrà essere inviata espressa e motivata richiesta all’Autorità di gestione e qualora quest’ultima esprima parere favorevole alla scadenza del 09.2011 dovrà essere rendicontato il 42% della spesa). In quest’ultimo caso lo spostamento in base al punto 4b dell’art.6 non e concesso per le anualita 2010 e 2011.
Domanda n. 16. È possibile variare la “data di inizio” del Progetto? Può essere variata la durata del progetto?
Risposta n.16. Si, è possibile variare la “data di inizio” del Progetto, mantenendo però inalterata la durata del progetto stesso. Si sottolinea che le attività progettuali si svolgono nel periodo compreso tra la cosiddetta “data di inizio”) e la cosiddetta “data di conclusione”. L’effettivo svolgimento delle attività progettuali può avere inizio dal giorno successivo alla presentazione della Proposta progettuale ed al più tardi entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dei risultati del bando pubblico sul sito del Programma www.ita-slo.eu, ovvero entro il 18/07/2010. Le attività progettuali devono concludersi entro la “data di conclusione” dichiarata e in conformità a quanto stabilito nel bando pubblico. La proroga della durata del Progetto è possibile soltanto in via eccezionale e qualora debitamente motivata, previa approvazione della richiesta ufficiale del Lead Partner all’Autorità di Gestione, nei modi e nei termini previsti dal Contratto di Finanziamento.
DOMANDA 17. È possibile variare le voci di costo indicate nel Piano finanziario? Nel dettaglio è possibile eliminare alcune voci di costo ed introdurne nuove rispetto a quelle indicate nel piano finanziario?
RISPOSTA 17. Si, è possibile variare le voci di costo indicate nel Piano finanziario previa autorizzazione scritta da parte dell’Autorità di Gestione. Ovvero possono essere introdotte nuove voci di costo e possono essere eliminate voci di costo indicate nel Piano finanziario, previa approvazione per iscritto da parte dell’Autorità di gestione (anche qualora la variazione riguardi un importo inferiore al 10% del costo totale del progetto). Si ribadisce che qualsiasi modifica relativa al piano finanziario, alle attività, alla durata del Progetto e/o al ritiro di uno o più Partner Progettuali non deve compromettere l’efficienza delle attività progettuali né il raggiungimento degli obiettivi previsti.
DOMANDA 18. Con riferimento all’art. 2 “Oggetto del Contratto”, comma 4, del “Modello ufficiale di Contratto di Partenariato tra il Lead Partner e i Partner di Progetto” che cosa si intende per “ultima versione della scheda progettuale”? Le variazioni al di sotto del 10% dei costi ammissibili totali del Progetto vengono comunicate ed inserite nella Scheda progettuale e nel Piano finanziario o vengono comunicate all’Autorità di gestione del Programma separatamente? Nel dettaglio di quali documenti si compone la documentazione completa da fornire contestualmente al Contratto di Partenariato?
RISPOSTA 18. Con riferimento all’art. 2 “Oggetto del Contratto”, comma 4, del “Modello ufficiale di Contratto di Partenariato tra il Lead Partner e i Partner di Progetto”, si precisa che per “ultima versione della scheda progettuale” si deve intendere la versione approvata in sede di Comitato di Sorveglianza. Pertanto si prega di allegare al Contratto di Partenariato il documento richiesto. Per esigenze legate all’apposizione del numero di protocollo, il medesimo sarà applicato alla versione già in possesso dell’amministrazione e che è stato inviato alla scadenza del bando.
Le modifiche della Scheda progettuale e del Piano finanziario, presentate contestualmente alla spedizione del Contratto di Partenariato e con variazioni al di sotto del 10% dei costi ammissibili totali del Progetto, vengono comunicate all’Autorità di Gestione con una comunicazione dettagliata; l’Autorità di Gestione ne prende atto e di conseguenza esse diventano parte integrante del Contratto stesso, visto che non è prevista alcuna previa autorizzazione. Inoltre si devono allegare tutte le parti della Scheda progettuale e del Piano finanziario che sono oggetto di modifiche.
La documentazione da fornire con il Contratto di Partenariato include dunque:
- previsione del rimborso della spesa per il 2010 e 2011;
- lettera dettagliata relativa alle eventuali modifiche fino al 10% dei costi ammissibili totali del Progetto con indicate le ragioni che portano alle modifiche stesse;
- fornire gli atti di impegno di spesa, qualora non siano statti forniti alla presentazione della domanda ovvero qualora sia stata fornita solamente una dichiarazione di quando tale atto sarebbe stato disponibile.
L’Autorità di Gestione non potrà ritenersi in alcun modo responsabile nel caso in cui la documentazione cartacea, allegata al Contratto di Partenariato, per uso dei Project Partner o per usi terzi non sia quella conforme rispetto all’originale pervenuto presso la Direzione. La responsabilità è esclusivamente in capo al Lead Partner.
DOMANDA n. 19 In riferimento al bando pubblico di progetti strategici n. 01/2009, per quanto riguarda il Contratto di concessione del Finanziamento tra l’Autorità di Gestione del Pogranmma e i Lead Partner da sottoscrivere, si chiede quale modulistica deve trasmettere il Lead partner al momento della firma del suddetto Contratto?
RISPOSTA n.19: Per quanto riguarda la modulistica inviata dal Segretariato Tecnico Congiunto ai Lead partner contestualmente al modello del suddetto contratto si precisa quanto segue.
a) Il modulo relativo alla “Richiesta modalità di pagamento” dovrà essere compilato come segue:
Solo i Lead- partner sloveni invieranno il modello di richiesta di modalità di pagamento specifico per i Lead partner sloveni. – I Lead Partner sloveni trasmettono anche il modello di dichiarazione compilato, dove dichiarano di non possedere il codice fiscale in Italia.
I Lead partner e i Partner- progettuali italiani forniranno il modello specifico per Partner italiani.
b) In riferimento al modello di “Autocertificazione de minimis” questo deve essere compilato esclusivamente dai soggetti individuati nel punto 1 del articolo 3 del Contratto di concessione del finanziamento.
c) La Dichiarazione relativa a soggetti che rientrano nella categoria “organismi di ricerca senza scopo di lucro” dovrà essere compilata solamente dai Lead partner e dai Partner progettuali italiani che sono gli organismi di ricerca senza scopo di lucro.
Tutti i modelli compilati sopra elencati dovranno essere forniti all’Autorità di gestione entro 10 giorni dalla firma del Contratto di concessione del finanziamento e comunque prima dell’invio della richiesta di anticipo o rimborso.
d) In riferimento alle “Garanzie bancarie” si sottolinea quanto segue: in caso di richiesta di anticipo della quota FESR dovrà essere presentata all’Autorità di gestione una garanzia per un importo pari all’anticipo richiesto e questa dovrà essere allegata alla richiesta di anticipo stessa, che potrà essere richiesta dopo la firma del contratto.
Domanda n. 20. Nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, per quanto riguarda gli Appalti pubblici e l'acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività progettuali finanziate da parte di soggetti privati, questi ultimi sono tenuti ad applicare le procedure obbligatorie per la Pubblica Amministrazione?
Risposta n.20: Ai sensi dell’art. 9, paragrafi 2 e 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi, per il periodo 2007/2013 devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti l’aggiudicazione degli appalti pubblici. A tal riguardo si rileva che le direttive comunitarie da applicare sono la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e relativi atti modificativi e la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e relativi atti modificativi. Con riferimento agli appalti non sottoposti o parzialmente sottoposti alle direttive comunitarie si ricordano inoltre la comunicazione interpretativa della Commissione, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive “appalti pubblici”, 2006/C 179/02 e la comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati, 2008/C 91/02.

Indicazioni specifiche per Lead Partenr italiani e per Project partner italiani

Per quanto attiene agli appalti pubblici e all’acquisizione di beni e servizi, il riferimento è alla normativa comunitaria e nazionale vigente. In particolare, a livello nazionale, si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. codice degli appalti) approvato con il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173, dal Decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6, dal Decreto legislativo 31.07.2007 n. 113 e dal Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152.
Per quanto riguarda i soggetti privati tenuti ad operare nel rispetto del codice appalti il riferimento è alla Parte II. CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI. Titolo I CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA, Art. Art. 32. Amministrazioni aggiudicatici e altri soggetti aggiudicatari (articoli 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, decreto legislativo n. 358/1992; articoli 2 e 3, comma 5, decreto legislativo n. 157/1995) lettere d) ed e). Negli articoli citati si sottolinea che questi sono tenuti ad operare conformemente alle procedure del codice appalti in riferimento a:
• lavori, affidati da soggetti privati elencati nell’allegato I al Codice dei contratti, nonchè lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
• appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'I.V.A., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui al punto precedente, e per i quali sia previsto, da parte dalle amministrazioni aggiudicatrici, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi.
Lasciando impregiudicate le norme di cui al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.legs. 12 aprile 2006, n. 163), per quanto concerne gli appalti che non sono coperti o sono coperti solo in parte da tali direttive, in particolare per quanto riguarda gli appalti il cui importo è inferiore alle soglie di applicazione delle direttive “appalti pubblici”, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta al rispetto delle norme fondamentali che derivano direttamente dalle disposizioni e dai principi del trattato CE, conformemente alla consolidata giurisprudenza della CGUE. Per quanto riguarda le operazioni finanziate dal Programma per la Cooperazione tranfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e nella volontà di garantire il rispetto di tali principi, si ritiene che il LP o il PP proceda alla richiesta di almeno tre preventivi. Qualora venga selezionata una proposta che non è la più vantaggiosa economicamente, dovranno essere espresse le modalità di selezione e le relative motivazioni.
Infine si sottolinea che il controllo di primo livello ha facoltà nel merito di verificare, per ogni possibile oggetto di affidamento di appalto (servizi, opere, forniture), il rispetto della normativa comunitaria e nazionale e nell’intero iter procedurale previsto.

Indicazioni specifiche per Lead Partenr sloveni e per Project partner sloveni

I partner sono tenuti a rispettare la legislazione nazionale sugli appalti pubblici. I partner soggetti al diritto privato, che non sono tenuti ad operare secondo i procedimenti previsti dalla legislazione che regola gli appalti pubblici, sono comunque tenuti al rispetto dei principi generali di economicità e trasparenza, al rispetto del principio di garanzia della competitività tra gli offerenti; a tal fine, per gli appalti che eccedono gli importi definiti nella legislazione sugli appalti pubblici, ovvero per qualsiasi appalto per forniture e servizi il cui valore superi l'importo di 20.000 EUR ovvero l'importo di 40.000 EUR in caso di appalti per lavori, è necessario ottenere almeno tre (3) offerte. Qualora non sia possibile ottenere più di una (1) offerta, il beneficiario è tenuto a fornire una spiegazione scritta. Le offerte rappresentano parte della documentazione giustificativa. In assenza del rispetto di questo principio, i costi sostenuti potranno essere definiti non ammissibili per il finanziamento nell'ambito del programma.
Domanda n. 21. Per la corretta gestione di un progetto finanziato dal Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, è prevista l'elaborazione di piste di controllo. L’AdG prevede l'elaborazione di piste di controllo standard per tutti i progetti oppure ogni partenariato elabora piste di controllo in autonomia?
Risposta n. 21: Sul sito è attualmente disponibile il Modello di pista di controllo, realizzata in un foglio di calcolo contenente numerosi fogli. Al beneficiario spetta la compilazione dei fogli: “Scheda anagrafica progetto” (abbreviato in Anagrafica prog”) e “Attuazione fisica e finanziaria e Rendicontazione” (Abbreviato in “Attuaz.Rendi.”).

Vengono inoltre messe a disposizione dei beneficiari delle apposite “Linee guida per la compilazione delle Piste di Controllo da parte dei beneficiari.

Si sottolinea che ciascun Progetto strategico ha un referente all’interno del STC e si rinvia ad un contatto tra Lp e referente del STC per la definizione di aspetti specifici legati alle attività progettuali da inserire nelle piste di controllo.
Domanda n. 22. La Pista di controllo prevede che venga indicato, nella compilazione della colonna “Localizzazione archivi”, dove esattamente sia conservata la documentazione ovvero l’esatta collocazione spaziale (indirizzo, piano, stanza) degli archivi. Vi sono partner nell’ambito del progetto che occupano sedi in affitto, oppure vi sono dipartimenti di università ed enti di ricerca assoggettati ad accorpamenti e trasferimenti funzionali, tali cambiamenti di sede, stabile, città potrebbero avvenire nell’arco della durata del progetto o successivamente alla conclusione dello stesso. Come si procede in questi casi? La pista di controllo va compilata anche successivamente alla conclusione del progetto?
Risposta n. 22: La Pista di Controllo è uno strumento a carattere dinamico che deve “raccontare” le eventuali modifiche/innovazioni che intervengono nella struttura organizzativa, nelle procedure attuative, nei criteri di archiviazione della documentazione e conseguentemente deve anche dare traccia di eventuali modifiche delle sedi ove la documentazione viene custodita.
Qualora le modifiche della/e sede/i in cui la documentazione relativa al progetto riferita a uno più partner avvengano nel corso dell'attuazione dello stesso, queste devono essere notificate e segnalate all’interno della pista di controllo. La sezione “Localizzazione archivi” ha le funzioni di ricostruire il tracciato documentale che caratterizza le procedure attuative del progetto e di rendere immediatamente disponibile la documentazione in vista dei controlli previsti nell’ambito del Programma.
Qualora le modifiche della/e sede/i in cui la documentazione relativa al progetto riferita a uno più partner avvengano successivamente alla conclusione dello stesso queste devono essere notificate e segnalate all’interno della pista di controllo nonchè comunicate all'Autorità di Gestione del Programma.
Domanda n. 23. Come bisogna predisporre l’apposita Dichiarazione sulla natura delle attività esercitate nell’ambito del progetto per ciascun partner progettuale per il quale è stata individuata la rilevanza per gli aiuti di Stato? Quando bisogna presentarla?
Risposta n. 23. L’apposita Dichiarazione sulla natura delle attività esercitata nell’ambito del progetto deve contenere i seguenti elementi:
- Parte introduttiva: sommario delle determinazioni, degli atti, dei contratti, delle concessioni o degli altri documenti dai quali viene data evidenza delle attività pubbliche o di pubblico interesse dell’ente;
- Parte principale: sommario delle attività del progetto ed eventuale approfondimento sulle attività rispetto a quanto già indicato nella parte introduttiva;
- Parte conclusiva: dichiarare sulla base di quanto indicato nella parte introduttiva e nella parte principale.

La dichiarazione di ciascun partner progettuale, per il quale è stata individuata la rilevanza per gli aiuti di Stato, deve essere presentata dal Lead partner all’Autorità di Gestione entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di concessione del cofinanziamento tra l’Autorità di Gestione e il Lead partner, come previsto dagli artt. 2. e 3. del Contratto di concessione del cofinanziamento.


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