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02.07.2013 Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche

A decorrere dal 1 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazione previste all’articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale (CAD – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
Tale comma ricomprende la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazione e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, che pertanto dovranno necessariamente avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

L’invio di messaggi tramite PEC ha la stessa valenza legale della raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo in questo modo il non ripudio da parte del destinatario e l’attestazione dell’avvenuta consegna della comunicazione al destinatario.
Si completa in tal modo il quadro di riferimento, per quanto riguarda l’obbligo di adozione della PEC e la istituzione dell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC (Ini-Pec).

A tale proposito si comunica l’indirizzo PEC utilizzata per le comunicazioni formali dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Tecnico Congiunto del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 è il seguente:

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